Art. 1
In vigore dal 12 lug 2016
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:
a)
l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
b)
l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,
è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.
Storico versioni
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