Art. 1

In vigore dal 12 lug 2016
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda: a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati, è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/1170 — Testo vigente | Portale Normativo