Art. 1

In vigore dal 6 lug 2016
1.   È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni relative alle persone a bordo per ogni nave da passeggeri che effettua un servizio regolare sulle seguenti rotte: Termoli — isole Tremiti e viceversa, Terracina — Ponza e viceversa, Ponza — Ventotene e viceversa. 2.   La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.
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