Art. 2
In vigore dal 4 lug 2016
1. Il Regno di Spagna procede al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (38) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Regno di Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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