Art. 1
In vigore dal 4 lug 2016
1. La posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione in sede di comitato degli ambasciatori ACP–UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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