Art. 2
In vigore dal 27 giu 2016
1. Qualora sulla posizione di cui all' possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima o durante la riunione del Consiglio dei membri del COI, l'Unione chiede che l'adozione dei progetti di decisione in sede di tale riunione sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri del COI possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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