Art. 1

In vigore dal 24 giu 2016
La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol è la seguente: riguardo alla proposta del 6 aprile 2016 trasmessa dall'agenzia Eurocontrol, la posizione dell'Unione è sostenere la continuazione della collaborazione dell'agenzia Eurocontrol con i fornitori di servizi di navigazione aerea e, se del caso, con gli esercenti di aeromobili degli Stati membri di Eurocontrol nel contesto del progetto SESAR, compresi la messa a punto dei necessari accordi sulla governance, il finanziamento e gli appalti appropriati, nonché lo sviluppo di specifiche tecniche, in vista di una tempestiva realizzazione dei servizi europei di comunicazione bordo-terra (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS). Tali accordi e soluzioni tecniche saranno sottoposte al consiglio interinale/alla commissione permanente di Eurocontrol per informazione e prima di procedere a qualsiasi eventuale appalto. Ciò si dovrebbe basare anche sulla comprovata fattibilità tecnica e operativa e sull'elaborazione di un'esauriente valutazione dell'impatto economico. La decisione da adottare in sede di commissione permanente garantisce che: — l'esito del lavoro tecnico sul collegamento dati realizzato dall'impresa comune SESAR sia preso pienamente in considerazione, — le attività previste dalla decisione siano condotte in collaborazione con l'EASA nella misura in cui tale decisione riguarda il lavoro preparatorio dell'EASA relativo alla certificazione e alla sorveglianza future degli EAGDCS, — non siano pregiudicati la realizzazione e il funzionamento degli EAGDCS, nonché gli appalti relativi, che sono oggetto di ulteriori decisioni degli Stati membri di Eurocontrol, — le attività previste dalla decisione si basino su un accordo con i fornitori di servizi di navigazione aerea, e — gli accordi sul finanziamento e sugli appalti nonché le specifiche tecniche restino senza pregiudizio per eventuali investimenti e relativi costi già sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli esercenti di aeromobili degli Stati membri dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2). Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
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