Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 giu 2016
Ambito di applicazione La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole la cui superficie è coltivata per almeno il 70 % a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 7.
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