Art. 1

Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche

In vigore dal 20 giu 2016
La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Unione conduce un'operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA), realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori e dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). A tal fine, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA assicura anche la formazione della guardia costiera e della marina libiche. Inoltre, l'operazione contribuisce a prevenire il traffico di armi nella sua convenuta zona di operazione in conformità dell'UNSCR 1970 (2011) e delle successive risoluzioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).»; 2) all', paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda i suoi compiti principali relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche 1.   Quale compito aggiuntivo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani. 2.   Qualora il CPS determini che sono stati compiuti i preparativi necessari, in particolare per quanto riguarda la costituzione della forza e le procedure di controllo dei tirocinanti, il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 è svolto in alto mare nella convenuta zona di operazione di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA definita nei pertinenti documenti di pianificazione. 3.   Il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale. 4.   In considerazione dei requisiti operativi eccezionali, parte del compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 può essere svolta, su invito, all'interno di uno Stato membro, anche nei centri di formazione pertinenti. 5.   Nella misura necessaria per il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e condividere con gli Stati membri, l'UNSMIL, Europol e FRONTEX le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano dato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto. Articolo 2 ter Contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche 1.   Nell'ambito del suo compito aggiuntivo di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e condivide informazioni con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione. Laddove siano classificate fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED», tali informazioni possono essere condivise con i partner e le agenzie pertinenti conformemente alla decisione 2013/488/UE e sulla base di disposizioni concordate tra l'AR e i partner summenzionati, nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi. 2.   Qualora il CPS determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA avvia ispezioni, nella convenuta zona di operazione, definita nei pertinenti documenti di pianificazione, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia ed effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016). 3.   In conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.»; 4) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per il periodo dal 18 maggio 2015 al 27 luglio 2016 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 11,82 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 70 % in impegni e al 40 % in pagamenti.»; 5) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Per il periodo dal 28 luglio 2016 al 27 luglio 2017 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 700 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.»; 6) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis.   In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità libiche competenti.»; 7) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: «EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 27 luglio 2017.».
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