Art. 1
In vigore dal 20 giu 2016
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo sui certificati di circolazione EUR.1 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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