Art. 2
In vigore dal 17 giu 2016
La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).
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