Art. 2
In vigore dal 17 giu 2016
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13.1 dell'accordo, al fine di avviare la procedura di conclusione della revisione 3 dell'accordo e di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dalla revisione dell'accordo.
Storico versioni
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