Art. 3

In vigore dal 15 giu 2016
Per le altre malattie non comprese nei modelli elettronici, la Commissione elabora modelli di relazioni su una base ad hoc e li fornisce agli Stati membri interessati. Le relazioni sono inviate per posta o per via elettronica. Per la relazione annuale su malattie connesse all'acquacoltura, gli Stati membri utilizzano il modello corrispondente figurante nell'allegato III e trasmettono la relazione per posta o per via elettronica.
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