Art. 1

In vigore dal 14 giu 2016
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 1) l'articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa dell'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 è di 63 600 000 EUR. Dell'importo di cui al nono comma 34 500 000 EUR coprono la spesa dell'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo dal 15 giugno fino al 14 dicembre 2016, mentre 29 100 000 EUR coprono il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017. Quest'ultimo importo copre anche, con effetto retroattivo, la spesa derivante dal sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti a partire dal 1o aprile 2016. Per tale importo la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   A eccezione dell'importo di cui al decimo comma del paragrafo 1, relativo al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»; 2) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2018. In base a una proposta dell'Alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.»
Storico versioni

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