Art. 3

In vigore dal 10 giu 2016
1.   Il recupero dell'aiuto di cui all' è immediato ed effettivo. 2.   La Repubblica italiana garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/2084 — Testo vigente | Portale Normativo