Art. 3
In vigore dal 1 giu 2016
1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione a norma del suo articolo 113, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
2. L' articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo non è applicato a titolo provvisorio dall'Unione.
3. La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.
Storico versioni
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