Art. 3

In vigore dal 1 giu 2016
1.   In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione a norma del suo articolo 113, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. 2.   L' articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo non è applicato a titolo provvisorio dall'Unione. 3.   La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1623 — Testo vigente | Portale Normativo