Art. 3
Livelli dello stato di allerta
In vigore dal 31 mag 2016
Livelli dello stato di allerta
1. Se nella Commissione non sono state individuate particolari minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse nella Commissione, si applicano le misure di sicurezza standard dello stato di allerta BIANCO. Esse devono essere applicate su base giornaliera e sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. In caso di minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse che possano pregiudicare la Commissione o il suo funzionamento, si applica lo stato di allerta GIALLO.
3. In caso di minacce concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, anche se non è stato individuato l'obiettivo o il momento preciso dell'attacco, si applica lo stato di allerta ARANCIONE.
4. In caso di minacce di attacco imminente concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, si applica lo stato di allerta ROSSO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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