Art. 3

Livelli dello stato di allerta

In vigore dal 31 mag 2016
Livelli dello stato di allerta 1.   Se nella Commissione non sono state individuate particolari minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse nella Commissione, si applicano le misure di sicurezza standard dello stato di allerta BIANCO. Esse devono essere applicate su base giornaliera e sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato. 2.   In caso di minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse che possano pregiudicare la Commissione o il suo funzionamento, si applica lo stato di allerta GIALLO. 3.   In caso di minacce concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, anche se non è stato individuato l'obiettivo o il momento preciso dell'attacco, si applica lo stato di allerta ARANCIONE. 4.   In caso di minacce di attacco imminente concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, si applica lo stato di allerta ROSSO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:883:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Livelli dello stato di allerta (Art. 3 Decisione (UE) 2016/883) — Testo vigente | Portale Normativo