Art. 2
In vigore dal 30 mag 2016
Per l'esercizio finanziario 2015 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:941:oj#art-2