Art. 1

In vigore dal 23 mag 2016
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo, per quanto riguarda: a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato, si basa sul progetto di decisioni del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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