Art. 1

In vigore dal 20 mag 2016
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:834:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo