Art. 1

In vigore dal 13 mag 2016
1.   Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di un quantitativo massimo di 400 kg l'anno di sementi di Pinus radiata D. Don, provenienti dalla Nuova Zelanda, destinate alla produzione di postime e che non soddisfano i requisiti di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE. 2.   Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di postime prodotto a partire da sementi la cui commercializzazione sia approvata ai sensi del paragrafo 1 e che non soddisfa i requisiti di identificazione e di etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
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