Art. 1
In vigore dal 13 mag 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici.
Il testo del progetto di decisione sulle procedure arbitrali è accluso alla presente decisione.
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