Art. 1

In vigore dal 13 mag 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici. Il testo del progetto di decisione sulle procedure arbitrali è accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:763:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2016/763 — Testo vigente | Portale Normativo