Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
In vigore dal 12 mag 2016
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1.
all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali comuni»;
2.
l'articolo 7 è così modificato:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di seguito: “zona di contenimento”).»
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.»
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del paragrafo 2.
Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.»;
3.
l'articolo 8 è soppresso;
4.
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.
È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.»;
5.
è inserito il seguente articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro
1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:
a)
essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b)
essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c)
essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
d)
essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
e)
per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.
3. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
sono state ottenute da semi;
b)
sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;
c)
sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.
4. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.
5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.»;
6.
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:»
b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:
a)
le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;
b)
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;
c)
le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;
d)
le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:
i)
sono state ottenute da semi;
ii)
sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;
iii)
sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.
Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di origine” il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)
essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b)
essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
c)
essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
d)
durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.»;
7.
all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
a)
esame visivo; nonché
b)
in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:
a)
esame visivo; nonché
b)
campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»;
8.
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
9.
l'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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