Art. 1
In vigore dal 12 mag 2016
L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
1)
all', la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10o FES e CRIMARIO;»;
2)
all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'AR è autorizzato a diffondere alle Forze combinate marittime (“CMF”) guidate dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;
3)
all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Atalanta è autorizzata a condividere con l'SEMG e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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