Art. 1
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In vigore dal 6 mag 2016
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L'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote
1. Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato.
2. Se una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate si verifica nel corso di un'attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato e il fabbricante non interviene in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria.
3. Della gravità della discrepanza si tiene conto caso per caso, all'atto della decisione circa l'ammontare della sanzione pecuniaria. In particolare si tiene conto del valore nominale delle banconote oggetto della discrepanza e della gravità della violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza. Se il predetto valore nominale supera EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria corrispondente a detto valore nominale, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una diversa sanzione. Se il valore nominale è inferiore a EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari a EUR 50 000, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una sanzione inferiore. Una sanzione pecuniaria non può in alcun caso essere superiore a EUR 500 000.
4. Una sanzione pecuniaria si applica esclusivamente quando una violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza da parte del fabbricante è chiaramente accertata. Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (*1). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere un accreditamento provvisorio o un accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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