Art. 3

In vigore dal 28 apr 2016
1.   Allorché gli Stati membri designano e rendono disponibile la banda dei 700 MHz per usi diversi da quelli delle reti di emittenza radiotelevisiva ad alta potenza, essi: a) designano e rendono disponibili le bande di frequenza 703-733 MHz e 758-788 MHz, su base non esclusiva, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente ai parametri di cui ai punti A.1, B e C dell'allegato; b) subordinatamente a decisioni e scelte nazionali, designano e rendono disponibili le porzioni della banda dei 700 MHz diverse da quelle di cui alla lettera a) per usi in conformità ai parametri di cui ai punti da A.2 ad A.5 dell'allegato. 2.   Gli Stati membri agevolano la coesistenza dei diversi usi di cui al paragrafo 1.
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