Art. 1

Modifiche

In vigore dal 28 apr 2016
Modifiche La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue: 1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Rimborso anticipato 1.   Salvo il paragrafo 2, decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza semestrale, integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza. Le date di rimborso anticipato coincideranno con i giorni di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema. 2.   I partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza a una data coincidente con il giorno di regolamento della prima OMRLT condotta ai sensi della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (*1). Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato alla prima data di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di effettuare a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno tre settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante tre settimane prima della data di rimborso anticipato cui si riferisce. A scanso di equivoci, il plafond aggiuntivo disponibile per l'OMRLT da effettuarsi nel giugno 2016 e da calcolarsi in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è determinato sulla base degli importi presi in prestito nel corso delle OMRLT condotte a partire da marzo 2015, senza deduzione degli eventuali importi rimborsati alla prima data di rimborso anticipato. 3.   In relazione alle altre date di rimborso, al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di procedere a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante due settimane prima della relativa cui si riferisce. 4.   Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*2) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); (*1)  Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107)." (*2)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3);» " 2. nell'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016, sono tenuti a rimborsare la totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici. 2.   Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, l'importo di tale eccedenza è dovuto il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.»; 3. All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»; 4. All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 finché non sono stati forniti tutti i dati necessari a determinare l'obbligo di rimborso obbligatorio ai sensi dell'articolo 7.»; 5. All'articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Fino al completo rimborso di tutti gli importi in essere nell'ambito delle OMRLT cui partecipa in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, ciascun partecipante a OMRLT è tenuto a sottoporsi a una verifica annuale dell'accuratezza sui dati segnalati in conformità al paragrafo 1. Tale esercizio, che potrebbe aver luogo nel contesto di una revisione annuale, può essere effettuato da un revisore esterno. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono progettare l'utilizzo di modalità equivalenti, approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito della verifica. In caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, l'esito della verifica è condiviso con le BCN dei membri del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei membri del gruppo.».
Storico versioni

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