Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 apr 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all' delle direttive 64/432/CEE, 92/65/CEE e 92/119/CEE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis;
b) «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione, comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma dell' della direttiva 92/119/CEE;
c) «ruminante selvatico in cattività»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo ma che vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo, compresi gli animali dei giardini zoologici;
d) «ruminante selvatico»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo e che non vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo;
e) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 del detto allegato, che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
Storico versioni
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