Art. 1
In vigore dal 20 apr 2016
Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:629:oj#art-1