Art. 8
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 19 apr 2016
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM RCA.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM RCA.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUTM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM RCA, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Storico versioni
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