Art. 12

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 19 apr 2016
Comunicazione di informazioni 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3), come segue: a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. 2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA. 3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dello Stato ospitante. 4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4). 5.   L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione dell'UE.
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