Art. 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

In vigore dal 18 apr 2016
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE (Art. 7 Decisione (UE) 2016/597) — Testo vigente | Portale Normativo