Art. 2

In vigore dal 15 apr 2016
Per un periodo transitorio che termina il 15 maggio 2016 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina selvatica provenienti dalla Namibia nonché le partite di miele provenienti dalla Polinesia francese, purché l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 31 marzo 2016 in conformità alla decisione 2011/163/UE.
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