Art. 1

In vigore dal 14 apr 2016
L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) specificato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.
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