Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 14 apr 2016
Certificazione dei risparmi di CO2
1. La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso di un alternatore di cui all', paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un alternatore efficiente di cui all', paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Storico versioni
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