Art. 3

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 14 apr 2016
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) di cui all', paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato. 2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un sistema di illuminazione esterna a LED di cui all', paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:587:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Certificazione dei risparmi di CO2 (Art. 3 Decisione (UE) 2016/587) — Testo vigente | Portale Normativo