Art. 2

Attuazione

In vigore dal 11 apr 2016
Attuazione 1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro. 2.   Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date finali delle finestre temporali corrispondenti stabilite nel programma di lavoro. 3.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale. 4.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti nonché alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:578:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo