Art. 3
Consultazione
In vigore dal 11 apr 2016
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alle mansioni di cui all' e alla gestione tecnica degli attuali e futuri sviluppi dell'interfaccia unica e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, a livello sia centrale sia nazionale, compreso sul suo contributo al monitoraggio e alla sorveglianza marittimi in una prospettiva globale per gli obiettivi e le finalità di cui alle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:566:oj#art-3