Art. 1

In vigore dal 31 mar 2016
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato negli allegati II e IV; 2) all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016. 4.   Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.»
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