Art. 1
In vigore dal 31 mar 2016
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato negli allegati II e IV;
2)
all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016.
4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:478:oj#art-1