Art. 1

In vigore dal 31 mar 2016
La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata: 1) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC): a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni: i) il pagamento sia dovuto: — conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure — conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto; ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione; b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione; c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RDPC; d) il paragrafo 1 non impedisce alla KNIC di effettuare un pagamento dovuto nel quadro di un contratto concluso anteriormente al suo inserimento nell'elenco, a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che: i) il contratto non riguardi i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione; ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»; 2) l'allegato II è modificato come riportato nell'allegato della presente decisione.
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