Art. 1
In vigore dal 31 mar 2016
La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata:
1)
all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a)
gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni:
i)
il pagamento sia dovuto:
—
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure
—
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto;
ii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e
iii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;
b)
gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;
c)
tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RDPC;
d)
il paragrafo 1 non impedisce alla KNIC di effettuare un pagamento dovuto nel quadro di un contratto concluso anteriormente al suo inserimento nell'elenco, a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che:
i)
il contratto non riguardi i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
ii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;
2)
l'allegato II è modificato come riportato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:475:oj#art-1