Art. 1

In vigore dal 23 mar 2016
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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