Art. 2
In vigore dal 18 mar 2016
La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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