Art. 1
In vigore dal 16 mar 2016
La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:
1)
nell', le definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e «conservanti di pellicola secca» di cui ai punti 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti:
«10)
“preservanti per prodotti in scatola”, principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento. Essi sono in particolare utilizzati per la preservazione durante lo stoccaggio di prodotti fabbricati, mediante il controllo del deterioramento microbico per assicurarne la conservabilità, e per la preservazione delle tinte presenti nelle macchine per la colorazione;
11)
“preservanti di pellicola secca”, principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;
(*1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;"
2)
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:397:oj#art-1