Art. 4

In vigore dal 15 mar 2016
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione. 2.   Modifiche di minore entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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