Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 15 mar 2016
Contributi di Stati terzi
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Turchia a EUAM Ucraina.
2. La Turchia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:563:oj#art-1