Art. 1
In vigore dal 15 mar 2016
1. Gli aiuti di Stato derivanti dai prestiti del Fonds de développement économique et social (FDES) versati a FagorBrandt il 28 novembre 2013 — nella misura in cui il tasso d'interesse applicato è inferiore al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (di seguito la «comunicazione del 2008»), ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di FagorBrandt, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.
2. Gli aiuti di Stato risultanti dal prestito del FDES erogato a Groupe Brandt il 24 aprile 2014 — nella misura in cui i tassi d'interesse applicati sono inferiori al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione del 2008, ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di Groupe Brandt in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.
Storico versioni
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