Art. 1

In vigore dal 14 mar 2016
La posizione comune 2002/402/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati.»; 2) è aggiunto il considerando seguente: «(9) L'UNSCR 2253 (2015) ha esortato gli Stati membri a interrompere i flussi di capitali e di altre risorse finanziarie ed economiche destinati a individui e entità iscritti nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Da'esh) e su Al Qaeda, come prescritto dal paragrafo 2, lettera a), della risoluzione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali e delle norme internazionali pertinenti.»; 3) il considerando 9 diventa il considerando 10; 4) l' è sostituito dal seguente: « La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità: a) associati a membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda inclusi quelli che: i) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di, ii) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a, iii) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di, Al Qaeda, ISIL (Da'esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, b) posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi individuo, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Da'esh), o che li sostengono in altro modo; quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999).»; 5) l' è sostituito dal seguente: « 1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all', lettere a) e b), armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all', lettere a) e b); b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all', lettere a) e b); c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»; 6) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da una persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all', inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, capitali o risorse economiche a disposizione degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) ovvero destinarli a loro vantaggio.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/368 — Testo vigente | Portale Normativo