Art. 3

In vigore dal 10 mar 2016
1.   Dopo che la presente decisione ha effetto, Malta notifica al ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi la data in cui la convenzione diventerà applicabile a Malta. 2.   Allo stesso modo Malta informa il Consiglio e la Commissione in merito alla data di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:414:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo