Art. 3
In vigore dal 10 mar 2016
1. Dopo che la presente decisione ha effetto, Malta notifica al ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi la data in cui la convenzione diventerà applicabile a Malta.
2. Allo stesso modo Malta informa il Consiglio e la Commissione in merito alla data di cui al paragrafo 1.
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