Art. 1
In vigore dal 4 mar 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 7 all'11 marzo 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
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