Art. 1
In vigore dal 29 feb 2016
1. La posizione che deve essere adottata dal'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del CSI è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono acconsentire a modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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