Art. 1

In vigore dal 25 feb 2016
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) in tutta la decisione, i termini «allegato I» sono sostituiti dal termine «allegato»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»; 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2017. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione; 5) l'allegato II è soppresso.
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