Art. 1
In vigore dal 25 feb 2016
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
in tutta la decisione, i termini «allegato I» sono sostituiti dal termine «allegato»;
2)
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»;
3)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2017.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
4)
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione;
5)
l'allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:280:oj#art-1